Di Alessia Vignoli
La Corte di Cassazione n. 24460/2022 considera definibile in via agevolata anche la controversia per l’annullamento di una
cartella di pagamento poiché nel caso di specie si discuteva l’intervenuta decadenza per l’iscrizione a ruolo e dunque il merito della controversia.
QuatidianoPiù del 23/09/2022
La Cass. 8 agosto 2022 n. 24460 ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata
delle controversie tributarie che aveva ad oggetto una cartella di pagamento.
La conclusione non è di poco conto se solo si considera che l’art. 6 DL 119/2018 (convertito dalla L. 136/2018) prevede la possibilità di definizione agevolata delle sole controversie, devolute alla giurisdizione tributaria , che abbiano ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. L’Agenzia delle Entrate fin da subito (in particolare nelle istruzioni al modello di definizione agevolata ha tenuto a precisare che devono considerarsi escluse dal novero delle liti definibili “… le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento) …”.
Se si aderisse a tale interpretazione restrittiva, un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento non potrebbe mai beneficiare della predetta definizione agevolata, come pare aver sostenuto nel caso di specie l’Agenzia che, infatti, ha notificato il diniego alla definizione agevolata. La contribuente, evidenziando l’illegittimità di tale impostazione formalistica, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento presso lo stesso giudice (la Corte di Cassazione) dinanzi al quale pendeva la lite della cui definibilità si discute.
L’irragionevolezza di una generalizzata esclusione delle liti incardinate con l’impugnazione di atti tradizionalmente legati alla fase della riscossione (come appunto la cartella di pagamento, cfr. Carinci,
La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa 2008) è stata fortunatamente mitigata dalla stessa Agenzia delle Entrate che nella
Circ. AE 1 aprile 2019 n. 6/E §2.3.4 ha precisato come sia necessario distinguere, ai fini dell’individuazione delle liti agevolabili, tra ruoli di riscossione (che hanno carattere meramente ricognitivo di somme indicate in una dichiarazione o in un precedente atto impositivo) e ruoli con una funzione impositiva, la cui impugnazione introduce una vera e propria lite di merito (quale quella affrontata dalla Corte nel caso di specie).
Per decidere se una lite sia o meno agevolabile e di conseguenza se possa o meno essere considerato legittimo il diniego opposto dall’Agenzia, bisogna dunque prendere in considerazione la natura sostanziale dell’atto impugnato a prescindere dal suo nomen iuris; quindi il fatto di avere di fronte una cartella di pagamento non deve essere considerato quale preclusione alla definizione agevolata.
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